
Il decreto ministeriale del 22 luglio 2005 stabilisce che per essere denominato tale un panettone deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo, burro, in quantità non inferiore al 16%, uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%, lievito naturale costituito da pasta acida, sale
È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati, miele, malto, burro di cacao, zuccheri, lievito fino al limite dell’1%, aromi naturali e naturali identici, emulsionanti, il conservante acido sorbico, il conservante sorbato di potassio
Il decreto ministeriale del 22 luglio 2005 stabilisce che per essere denominato tale un panettone deve contenere i seguenti ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo, burro, in quantità non inferiore al 16%, uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%, lievito naturale costituito da pasta acida, sale
È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: latte e derivati, miele, malto, burro di cacao, zuccheri, lievito fino al limite dell’1%, aromi naturali e naturali identici, emulsionanti, il conservante acido sorbico, il conservante sorbato di potassio